Richiedere l’accesso alle pratiche edilizie

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Descrizione

Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nella propria area personale.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE);
  • n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme

Cosa si ottiene

Con l'invio dell'istanza potrai ricevere, al termine dell'istruttoria, i documenti richiesti in formato digitale via e-mail/pec  oppure un appuntamento per prenderne visione delle pratiche allo sportello e ritirare eventuali copie in formato cartaceo.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta; qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi. Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

Notifica ai controinteressati – Si avverte che,  ai sensi dell’articolo 3 del DPR 12/4/2006 nr. 184, prima dell’accesso ai documenti richiesti (presa visione o rilascio di copia), copia della richiesta viene inviata ad eventuali soggetti controinteressati i quali hanno la possibilità, entro dieci giorni dal ricevimento, di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Quanto costa

Il rilascio delle copie/scansioni/file digitali è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria tramite avviso pagoPA.

I Costi per rilascio documenti sono i seguenti  (deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11.05.2020):

TIPOLOGIA DI ACCESSO

  • Accesso agli atti (solo visione): Euro   5,00

  • Accesso agli atti e costo fotocopie: Euro 10,00 fino a 10 copie in formato A4 o fino a 5 copie in formato A3 - Euro 1,00 per ogni copia successiva

  • Accesso agli atti e costo scansioni da cartaceo: Euro 10,00 fino a 10 scansioni - Euro   1,00 per ogni scansione successiva

  • Accesso agli atti di documenti già digitali (trasmissione  tramite pec o e-mail o copia su supporto informatico): Euro   5,00

  • Accesso agli atti con dispositivi personali (es. fotografie): Euro   5,00

Gli importi saranno quantificati dall’ufficio tecnico, che provvederà ad emettere il relativo Avviso PagoPa.

Il versamento dovrà essere effettuato prima della consegna/trasmissione della documentazione richiesta.

Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme, sono soggetti all'imposta di bollo sia la richiesta sia i documenti. Per le copie conformi all’originale è necessaria una marca da bollo da euro 16,00 sulla richiesta.

Accedi al servizio

Richiedere accesso a pratiche edilizie

Ulteriori informazioni

Per ricevere ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio preposto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 e segg. del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si informa che caso dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice Penale e  dalle leggi speciali in materia, anche qualora la non  veridicità emergesse in tempi successivi.

La  raccolta ed il trattamento dei  dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale l’istanza viene prodotta, verranno trattati nei termini e per le finalità previste dalle leggi e regolamenti. Il richiedente dovrà autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 23 del D.Lgs (codice sulla privacy), il trattamento dai dati.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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