Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Descrizione

Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nella propria area personale.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE);
  • n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme.

Cosa si ottiene

Con l'invio dell'istanza potrai ricevere, al termine dell'istruttoria, i documenti richiesti digitalmente oppure un appuntamento per prenderne visione allo sportello.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta; qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi. Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

Notifica ai controinteressati – Si avverte che, ai sensi dell’articolo 3 del DPR 12/4/2006 nr. 184, prima dell’accesso ai documenti richiesti (presa visione o rilascio di copia), copia della richiesta viene inviata ad eventuali soggetti controinteressati i quali hanno la possibilità, entro dieci giorni dal ricevimento, di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Quanto costa

L'accesso agli atti è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria e copie di riproduzione tramite bollettino pagoPA.

I Costi per rilascio documenti sono i seguenti  (deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24.02.2022):

Istanza di accesso

  • Visione pratiche: gratutio

Riproduzione cartacea

  • Fotocopia o stampa di file formato A4 B/N carta comune, per ogni facciata: € 0,26

  • Fotocopia o stampa di file formato A3 B/N carta comune, per ogni facciata: € 0,52

  • Fotocopia o stampa di file formato A4 Colori carta comune, per ogni facciata: € 0,90

  • Fotocopia o stampa di file formato A3 Colori carta comune, per ogni facciata: € 1,80

Riproduzione digitale

  • Riproduzione digitale da materiale informatico con supporti forniti dal richiedente: Si applica solo il costo per la ricerca

  • Scansione materiale cartaceo formato A4 e A3: € 0,25 a facciata

Diritti di ricerca e visura (per il rilascio di copia)

  • Atti depositati presso il Comune: € 5,00

  • Atti depositati presso l’archivio comunale fuori sede: € 10,00

Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme, sono soggetti all'imposta di bollo sia la richiesta sia i documenti. Per le copie conformi all’originale è necessaria una marca da bollo da euro 16,00 sulla richiesta.

Accedi al servizio

Richiedere l'accesso agli atti

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Per ricevere ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio preposto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 e segg. del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si informa che caso dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice Penale  dalle leggi speciali in materia, anche qualora la  non  veridicità emergesse in tempi successivi.

La  raccolta ed il  trattamento dei  dati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale l’istanza viene prodotta, verrà trattata nei termini e per le finalità previste dalle leggi e regolamenti. Il richiedente dovrà autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 23 del D.Lgs (codice sulla privacy) il trattamento dai dati.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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