Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici d’Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;
RENDE NOTO CHE
tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE D’APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana:
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La domanda, indirizzata al Sindaco e corredata da copia di documento di identità, potrà essere compilata su apposito modulo allegato al presente avviso (o a disposizione presso l’Ufficio Demografico del Comune) e fatta pervenire a detto Ufficio nei seguenti modi: a mano, posta ordinaria, a mezzo P.E.C. all'indirizzo prot.demografici.comune.brogliano.vi@pecveneto.it oppure tramite e- mail all'indirizzo demografici@comune.brogliano.vi.it (in caso di invio tramite PEC o e-mail si dovrà inviare la scansione della richiesta precedentemente firmata in calce), entro e non oltre il 31 luglio 2025.