Descrizione
Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano essere esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinare in tutto il territorio comunale dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla legge 4 gennaio
1990, n. 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.